Superbonus, ecco di cosa si sta discutendo e come cambieranno le regole nel 2024

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Proroga di sei mesi sì. Proroga assolutamente no. Proroga con stato di avanzamento dei lavori “straordinario”. Per il Superbonus torna a riaprirsi il dibattito in Parlamento, ora che la legge di Bilancio è alla stretta finale. Una apertura che però il Mef smentisce subito: il dicastero guidato da Giorgetti esclude ufficialmente “qualsiasi ipotesi di proroga del Superbonus circolata in queste ore”.

Ma di cosa si parla, in concreto? Di fatto si sta dibattendo sulla possibilità per i condomini che hanno realizzato almeno il 60% dei lavori a fine anno di ottenere la detrazione più elevata anche se le spese sono allineate con i lavori, oppure di far slittare la chiusura dei lavori per usufruire almeno per i primi mesi del 2024 della stessa aliquota del 2023.

Però, vista la chiusura netta del Tesoro, cosa succederà? Senza emendamenti si confermano invece le attuali norme di legge che vedono il prossimo anno un Superbonus drasticamente ridimensionato.

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Le regole di base

Il Superbonus 2024 è ammesso solo per i lavori di efficientamento energetico e/o consolidamento eseguiti su condomini e nei relativi appartamenti e su edifici “assimilati”, ossia edifici con fino a quattro unità immobiliari per uso residenziale di un unico proprietario o detenuti in comproprietà.

L’aliquota prevista per la detrazione delle spese per le fatture che presentano una data successiva al 1° gennaio 2024 è ridotta al 70%.

Definitivo addio al Superbonus nel 2024, invece, per le villette e per gli immobili funzionalmente autonomi per i quali l’agevolazione non è stata prorogata, neppure in caso di proprietari che rientrano nei limiti di 15.000 euro di reddito a livello familiare.

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Condomini e pagamenti nel 2024

Senza modifiche alle norme la nuova aliquota al 70% si applica per gli interventi condominiali per tutte le spese pagate successivamente al 31 dicembre 2023. Questa riduzione riguarda ovviamente, anche i lavori per i quali è ancora possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, in quanto sono stati avviati prima del blocco delle opzioni scattato a febbraio scorso. Lo stesso nel caso in cui sia ancora possibile usufruire dell’aliquota al 110% a fronte della Cilas depositata e dell’appalto approvato prima del 25 novembre 2022.

Per le villette solo aliquote ordinarie

Nel caso delle villette, invece, per tutte le fatture pagate il prossimo anno, anche se riferite ai lavori ancora in corso, si applicano solo le aliquote ordinarie di detrazione. Previsto quindi il 65% per i lavori di efficientamento energetico e il 50% per il consolidamento. Sono invece applicabili le aliquote del 70% o dell’80% solo nel caso di avvio di nuovi lavori di consolidamento per i quali sia possibile ottenere la riduzione di una o due classi di rischio sismico, a patto che sia stata presentata la relativa documentazione prima dell’avvio dei lavori, documentazione che è diversa da quella prevista in caso di Superbonus. Chi ha lavori in corso, quindi, non potrà in ogni caso sfruttare le aliquote più elevate del Sismabonus, come invece potrà fare chi avvia i lavori nel 2024.

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Gli immobili lesionati

Godono invece della detrazione “piena” con aliquota del 110% gli interventi effettuati sugli immobili lesionati che si trovano nelle aree colpite dai terremoti a partire dall’aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici in questione. La possibilità di utilizzare ancora il Superbonus con aliquota al 110%, però, è riconosciuta esclusivamente per gli interventi effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso tra danno dell’immobile ed evento sismico. Di conseguenza non è prevista alcuna proroga dell’agevolazione per gli immobili che, pur trovandosi nei territori interessati dai terremoti, non hanno subito alcun danno a causa del sisma.

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