Tribunale dell’Ue boccia 3,4 miliardi di aiuti dell’Olanda a Klm

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Il Tribunale dell’Ue ha annullato il via libera Ue agli aiuti di Stato concessi nel 2020 dai Paesi Bassi a favore della compagnia di bandiera Klm per 3,4 miliardi di euro per rispondere alla crisi del Covid-19. La decisione dei giudici di Lussemburgo arriva dopo un ricorso di Ryanair che contestava il regime di aiuti di cui aveva beneficiato la concorrente olandese.

 Nel 2020, la Commissione europea aveva approvato un regime di aiuti da 3,4 miliardi di euro a favore di Klm sotto forma di garanzia statale volto a garantire temporaneamente liquidità alla compagnia di bandiera dei Paesi Bassi nel contesto della pandemia. Una decisione annullata in prima battuta nel 2021 dallo stesso Tribunale Ue per “difetto di motivazione riguardo alla determinazione del beneficiario della misura in questione”. Una controversia che riguardava nello specifico la holding Air France-Klm e Air France, escluse dal sostegno pubblico. I giudici avevano poi deciso di sospendere gli effetti dell’annullamento del via libera Ue in attesa di una nuova delibera da parte di Bruxelles.

Il 16 luglio 2021 la Commissione europea ha quindi adottato una nuova decisione, ritenendo che il sostegno pubblico fosse compatibile con il mercato interno e che Klm e le sue controllate fossero le uniche beneficiarie dell’aiuto, escludendo la holding Air France-Klm e Air France. Adito dalla low cost Ryanair, il Tribunale Ue ha deciso di annullare nuovamente la decisione, sostenendo che Bruxelles “abbia commesso un errore nella definizione dei beneficiari degli aiuti di Stato concessi”.

Al riguardo, si legge in una nota, i giudici di Lussemburgo hanno esaminato “i legami patrimoniali, organici, funzionali ed economici tra le compagnie del gruppo Air France-Klm, il quadro contrattuale in base al quale è stata concessa la misura in questione, la tipologia della misura di aiuto concessa, e il contesto”. Il Tirbunale conclude pertanto che “la holding Air France-Klm e Air France avrebbero potuto beneficiare, almeno indirettamente, del vantaggio concesso dall’aiuto di Stato in questione”. 

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