Benzina, tornano i buoni da 200 euro per i lavoratori del privato: validi fino a marzo

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Il Consiglio dei ministri che si è tenuto martedì 10 gennaio, in serata, ha approvato un decreto legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti. Prevede, tra le altre cose (un tetto massimo al costo della benzina in autostrada e maggiori obblighi di trasparenza da parte dei distributori) la conferma per il primo trimestre dei buoni benzina da 200 euro a lavoratore.

I buoni benzina non fanno reddito

Recita la nota di fine Cdm che “nel periodo gennaio-marzo 2023, il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente”. Si proroga dunque l’iniziativa che era stata adottata nella scorsa primavera, con il decreto Ucraina-bis. Con esso si prevedeva, per il periodo d’imposta 2022, che i datori di lavoro privati potessero erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

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I beneficiari e i buoni

E’ stata poi una circolare delle Entrate di luglio a dare ulteriori elementi di chiarezza sull’applicazione della misura. Innanzitutto, la circolare 27/E ha spiegato che l’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel “settore privato”. Restano dunque fuori le amministrazioni pubbliche. Ricompresi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti, anche: gli enti pubblici economici; i soggetti che non svolgono un’attività commerciale; i lavoratori autonomi.

Quanto ai beneficiari dell’agevolazione in argomento, la circolare precisa che il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti, da intendersi sulla base della tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

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Per quel che riguarda la natura dei buoni benzina, hanno ricordato le Entrate, questi:

  • possono essere corrisposti fin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, senza necessità di preventivi accordi contrattuali
  • possono essere corrisposti anche ad personam
  • sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa (articolo 95 del Tuir)
  • possono essere concessi per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano) e, in via estensiva, anche per la ricarica dei veicoli elettrici
  • costituiscono un’ulteriore agevolazione, pertanto, non osta alla loro corresponsione la circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi (ex articolo 51, comma 3 del Tuir).

In particolare, la circolare spiega che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro, a favore di ciascun lavoratore dipendente, possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina). Limite, quest’ultimo, che è poi stato raddoppiato.

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