Bollette, Antitrust corregge i provvedimenti dopo il Consiglio di Stato. Vietati i rincari, ma solo se le offerte non sono in scadenza

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Dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulla vicenda Iren e in attesa della pubblicazione del decreto Milleproroghe, che potrebbe chiarire una volta per tutte la vicenda, l’Antitrust torna sui provvedimenti cautelari che aveva adottato nei confronti di alcuni fornitori di energia elettrica e gas in merito alle prassi di modificare unilateralmente i contratti oppure prevedere rincari nel momento in cui le offerte venivano a scadere per esser sostitutirte da nuove condizioni.

L’Antitrust ha parzialmente confermati i provvedimenti cautelari dell’Antitrust nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie per presunte modifiche unilaterali illegittime delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Lo rende noto la stessa Autorità garante della Concorrenza e del mercato, spiegando che i provvedimenti “sono in linea con i principi espressi dal Consiglio di Stato nell’ordinanza del 22 dicembre 2022”. Revocati invece i provvedimenti cautelari nei confronti di Hera e A2A.

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Nel dettaglio, per quel che riguarda i provvedimenti del 12 dicembre su Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, la conferma riguarda la sospensione delle sole modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza, che risultano in violazione del Codice del Consumo e in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022. “Tale ultima norma, come ritenuto dal Consiglio di Stato, sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso”, ricorda l’Autorità.

E spiega ancora: “Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza con cui ha sospeso solo parzialmente il provvedimento cautelare emesso nei confronti di Iren, ha circoscritto la portata dell’articolo 3 citato al solo ‘ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti'”. In pratica, Palazzo Spada aveva detto che per i clienti di Iren con un contratto scaduto dopo il 10 agosto o in scadenza di qui ad aprile non c’è possibilità di opporsi al rinnovo, anche se questo comporta bollette molto più salate.

Incassato questo orientamento, l’Agcm ora si è mossa di conseguenza. Il discrimine, in pratica, è dato dall’aver previsto o meno una chiara e ben comunicata data di scadenza al consumatore. Se questa c’è, la proposta di rinnovo con rincaro è legittima. Se questa non era prevista e la società propone ora, che ovviamente le condizioni economiche sono peggiorate, un ritocco, sta sbagliando.

Agcm conferma infatti i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie “sospendendo l’efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza“. In pratica, laddove non era indicato un termine dell’offerta perentorio il rincaro scattato in barba al decreto Aiuti bis continua a esser messo fuorigioco. “Pertanto, in esecuzione del provvedimento dell’Autorità, le citate società non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza”.

Entro cinque giorni, Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie dovranno comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione dei provvedimenti di sospensione. Per Hera e A2A, infine, l’Autorità “non ha ravvisato gli estremi per la conferma dei relativi provvedimenti cautelari atteso che, sulla base dei documenti acquisiti, risulta che le variazioni dalle medesime comunicate hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza”.

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