Bonus vacanze, con il dl Sostegni bis si allarga l’uso. Ma non si possono inoltrare nuove richieste

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MILANO – Il bonus vacanze torna d’attualità per molti italiani, con la prospettiva delle riaperture e la stagione estiva dietro l’angolo, ma è bene ricordare che si tratta di un credito fiscale che è stato sì ampliato dall’ultimo decreto Sostegni bis, ma per il quale non è possibile inoltrare nuove domande. In pratica, chi l’aveva richiesto l’anno scorso senza spenderlo potrà farlo anche presso le agenzie di viaggio, fino alla fine del 2021, ma non ne saranno staccati di nuovi.

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Le modifiche del Sostegni bis: via libera alle agenzie

Dettaglia infatti la relazione del servizio Bilancio al Sostegn bis, che sta affrontando la conversione alla Camera, che il comma 3 dell’articolo 7 dedicato al turismo “include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze”. Secondo la relazione illustrativa, si spiega ancora, “dando al consumatore la possibilità di spendere il bonus vacanze anche presso un’agenzia di viaggi o un tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia, si aumenta la propensione ad effettuare un viaggio o un soggiorno in Italia, potendo contare su una vasta rete di operatori capaci di intervenire in modo efficiente ed efficace nell’organizzazione e nella distribuzione di servizi turistici”. Questa è dunque la novità del Sostegni bis. Le altre caratteristiche derivano da precedenti provvedimenti.

Decreto Sostegni bis in Gazzetta ufficiale. Dalla liquidità alla ricerca, tutte le misure

Il meccanismo del bonus: limiti e come spenderlo

Sul portale delle Entrate si dettaglia il meccanismo del bonus, che fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio”. Si tratta di un “contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia nonché per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle agenzie di viaggi e tour operator (novità introdotta dal decreto “Sostegni bis”). Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021 (il termine per l’utilizzo è stato prorogato, da ultimo, dal decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021)”.

Il bonus, si spiega ancora sul portale, è stato limitato ai “nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo”. L’importo del bonus è poi modulato a seconda del numero di componenti dei nuclei familiari:

  • 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
  • 300 euro da due persone
  • 150 euro da una persona.

Per l’uso del bonus, che è unicamente digitale, si passa attraverso l’app IO. A ciascun nucleo è abbinato un codice univoco, con relativo QR code da tenere salvato sullo smartphone per mostrarlo all’albergatore o operatore turistico insieme al codice fiscale al momento del pagamento. Ricordano gli altri dettagli, sempre le Entrate:

  • può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
  • deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast) oppure presso un’unica agenzia di viaggi o tour operator per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale
  • è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore
  • il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).

Lo sconto applicato come “Bonus vacanze”, spiega infine l’Agenzia, sarà rimborsato all’albergatore (o all’agenzia di viaggi o al tour operator) sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

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