Caporalato nel Foggiano, l’ordinanza: “La moglie del prefetto Di Bari sfruttava i lavoratori immigrati”. Lei diceva al caporale dopo i controlli: “Porta i documenti e il giorno dopo lavorate”

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La moglie del prefetto Di Bari, capo dimissionario del dipartimento Immigrazione del Viminale, impiegava nella sua azienda “manodopera costituita da decine di lavoratori di varie etnie” per la coltivazione dei campi “sottoponendo i predetti lavoratori alle condizioni di sfruttamento” desumibili “anche dalla condizioni di lavoro (retributive, di igiene, di sicurezza, di salubrità del luogo di lavoro) e approfittando del loro stato di bisogno derivante dalle condizioni di vita precarie”. Lo scrive il Gip del tribunale di Foggia nell’ordinanza nei confronti degli indagati per l’inchiesta sul caporalato. 

Rosalba Livrerio Bisceglia, moglie del prefetto Michele di Bari,  “è consapevole delle modalità delle condotta di reclutamento e sfruttamento”, scrive ancora nelle carte dell’inchiesta che coinvolge 16 persone.

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“Gli indagati sono risultati adusi all’utilizzo e allo sfruttamento di manodopera extracomunitaria a basso costo, hanno dato dimostrazione di una elevata “professionalità” nell’organizzare l’illecito sfruttamento della manodopera e hanno palesato una non comune capacità operativa e una sicura impermeabilità al rispetto delle regole (rileva a riguardo che le predette condotte sono state realizzate nei confronti di un numero elevato di lavoratori e per un lungo arco temporale)”.

La donna trattava direttamente con Bakary Saidy, uno dei due caporali finiti in carcere nell’inchiesta di Foggia. E’ quanto emerge dall’ordinanza del Gip nella quale si legge che Saidy portava nei campi i braccianti dopo averli reclutati “in seguito alla richiesta di manodopera avanzata da Livrerio Bisceglia, che comunicava telefonicamente il numero di lavoratori necessari sui campi”. Lavoratori “assunti tramite documenti forniti dal Saidy” che per questo “riceveva il compenso da Livrerio Bisceglia”.

Agli atti anche le intercettazioni: “Porta da Nico tutti i documenti” e ancora “devi portare prima perché così io devo fare ingaggi” e poi “il giorno dopo iniziate a lavorare”, dice Livrerio Bisceglia in una conversazione con Saidy. È emerso, si legge nell’ordinanza, che Livrerio Bisceglia “ha impiegato per oltre un mese braccianti reclutati da Saidy al quale ella si è rivolta direttamente”. La donna, aggiunge il magistrato, “è consapevole delle modalità delle condotta di reclutamento e sfruttamento, nella misura in cui si rivolge ad un soggetto, quale il Saidy, di cui non può non conoscersi il modus operandi”.

L’indagata, prosegue il documento, “dispone del numero di telefono del Saidy e chiama costui personalmente, si preoccupa, dopo i controlli, di compilare le buste paga, chiama Saidy e non i singoli braccianti per dirgli come e perché si vede costretta a pagare con modalità tracciabili e concorda, tramite Matteo Bisceglia – anch’egli indagato – che l’importo della retribuzione sarà superiore a quella spettante e che Saidy potrà utilizzare la differenza per pagare un sesto operaio che, evidentemente, ha operato in nero”.

In particolare, viene rilevato, “i dialoghi sulle modalità di pagamento (successivi all’attività di controllo) costituiscono dati univoci del ruolo attivo dei Bisceglia nella condotta illecita di impiego ed utilizzazione della manodopera reclutata dal Saidy, in quanto rivelano una preoccupazione e una attenzione per la regolarità dell’impiego della manodopera solo successiva ai controlli”.

Nel provvedimento cautelare, in riferimento alle esigenze, il giudice prosegue affermando che “è pienamente apprezzabile come concreto ed attuale” sia “il pericolo che gli indagati, se lasciati in libertà e comunque non sottoposti a limiti e controlli (quelli connessi alle prescrizioni inerenti alle misure cautelari), possano commettere delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, posto che le specifiche modalità di azione e la personalità degli stessi consentono di ritenere probabile la reiterazione della condotta”. Per il magistrato “proprio dalla serialità delle condotte e dalla standardizzazione del modus operandi deriva la convinzione che gli stessi (indagati), ove liberi di muoversi e comunque non sottoposti a misure cautelari, possano porre in essere analoghe condotte, apparendo incapaci di osservare le regole”.

E ancora: “Gli indagati, rendendosi autori di reati caratterizzati da dolo prolungato e particolarmente intenso hanno, peraltro, dimostrato di non temere in alcun modo la sanzione penale per cui è logico ritenere che gli stessi, in mancanza di manifestazioni di resipiscenza credibili, commetteranno ulteriori violazioni di legge di analoga gravità”. Per il gip, infine, “ricorre il rischio di inquinamento probatorio fondato sul fatto che i braccianti si trovino certamente esposti considerato lo stato di estremo bisogno in cui versano e la circostanza che i datori di lavoro e reclutatori costituiscono la loro unica fonte di reddito – al pericolo di minaccia o violenza ovvero a forme diverse di pressione da parte degli indagati per ritrattare o non confermare quanto dichiarato alla pg in sede di sommarie informazioni”.

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