Cassazione, una nuova convivenza non esclude il diritto all’assegno

Pubblicità
Pubblicità

ROMA – L’inizio di una nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno di divorzio. Lo hanno sancito le sezioni unite civili della Cassazione, con una sentenza depositata oggi, risolvendo così il contrasto giurisprudenziale relativo all’esclusione o meno dell’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole, nel caso in cui questo abbia una stabile convivenza con un nuovo compagno.

La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un’altra persona, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, non è però irrilevante: le sezioni unite affermano che l’ex coniuge, “in virtù del nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità”, “non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno”, spiega la Corte, ma “non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno”.

Questa, in base alla pronuncia odierna, dovrà essere quantificata tenendo anche conto della durata del matrimonio, “purché provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio”.

La Cassazione, quindi, segnala come modalità più idonee di liquidazione dell’assegno limitato alla componente compensativa l’erogazione di esso “per un periodo circoscritto di tempo” o la sua “capitalizzazione” – allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti – e valorizza l’importanza dell’attività “propositiva e collaborativa” del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione “più rispondente agli interessi” delle persone.

A sollevare il caso davanti alle sezioni unite era stata la prima sezione civile della Corte, dopo il ricorso di una signora – divorziata e convivente con un nuovo compagno da cui ha anche avuto una figlia – contro la sentenza con cui i giudici d’appello di Venezia avevano escluso l’obbligo dell’ex coniuge di corrisponderle l’assegno divorzile proprio alla luce della sua nuova convivenza: sulla questione, infatti, negli ultimi anni ci sono state pronunce a favore della perdita del diritto all’assegno in questi casi e anche la procura generale della Cassazione, nella requisitoria davanti alle sezioni unite per l’udienza del luglio scorso, aveva seguito questa linea, definendola “automatica e necessitata”, chiedendo il rigetto del ricorso della donna.    

“L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno”, è il principio di diritto enunciato, nella sentenza odierna lunga 41 pagine, dalle sezioni unite, che aggiungono: “Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa: a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell’eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge”.

Infine, “tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale nè alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge – conclude la Corte – ma deve essere quantificato alla luce dei principi su esposti tenendo conto altresì della durata del matrimonio”. Sulla questione, seguendo la linea dei principi sanciti dalla Cassazione, dovranno ora ripronunciarsi i giudici di Venezia.

Pubblicità

Pubblicità

Go to Source

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *