ChatGpt, i dubbi dell’esperto: ” Lo stop d’urgenza da parte del Garante può essere contestato”

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Lo stop d’urgenza a ChatGPT imposto dal Garante della privacy, per il modo in cui è stato disposto, potrebbe lasciare qualche appiglio a OpenAI per contestare la decisione e riprendere a fornire il servizio di intelligenza artificiale, secondo esperti di diritto come l’avvocato Elia Barbujani dello studio legale SLB Consulting.

Come giudica il provvedimento del Garante?

“È un provvedimento molto particolare, in quanto emanato in via d’urgenza con una motivazione molto sintetica. La legge non prevede un vero e proprio procedimento cautelare, perciò i presupposti del provvedimento sono interessanti oltre al tema oggetto del merito. Il Garante sta facendo osservazioni importanti sul tema dell’intelligenza artificiale, quindi le mie non sono considerazioni nel merito del provvedimento, ma considerazioni di forma. Il Garante parla di un intervento d’urgenza, però da questo punto di vista il procedimento con il quale il Garante può assumere questo tipo di provvedimenti è regolato dalla legge e dai regolamenti interni. E alla luce di questi regolamenti c’è qualcosa che non torna. Questo aspetto è importante perché se il provvedimento non fosse adottato con la giusta forma e requisiti, anche la validità dello stesso potrebbe essere contestata di fronte a un tribunale. Quale sarebbe in questo caso il problema? Premetto che il Garante ha il potere di attivare d’ufficio dei provvedimenti istruttori, per valutare se il trattamento dei dati personali sia corretto. Il primo punto d’interesse è l’estrema urgenza: il Garante dichiara di aver assunto interventi dai media e effettuato una verifica sull’informativa, ma che l’istruttoria non è conclusa. Il secondo punto è che non ha deliberato il collegio, ma solo il Presidente. Il regolamento interno prevede che il Presidente possa adottare provvedimenti di competenza dell’organo in casi di particolare urgenza. Lo stesso regolamento, però, prescrive che i provvedimenti che hanno ad oggetto la limitazione dei trattamenti non possano essere assunti dal solo Presidente, come in questo caso”.

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Quali sono le basi legali del provvedimento?

“L’art. 58 GDPR (regolamento europeo sulla privacy) prevede che l’Autorità di controllo (come il Garante privacy italiano) abbia poteri di indagine e correttivi, tra cui disporre la limitazione del trattamento dei dati. A quel punto è il fornitore del servizio, in questo caso OpenAI per ChatGPT, ad assumere la decisione di impedire l’accesso al servizio agli utenti italiani. Il “blocco” del trattamento è nei poteri del Garante, ma solo per quanto riguarda l’aspetto dei dati. Per poter disporre la limitazione, è necessario però avviare un’istruttoria preliminare e, alla conclusione della stessa, avviare un procedimento che prevede la contestazione formale delle violazioni per assicurare un contraddittorio tra le parti. Al termine di questo procedimento il Garante può emanare il blocco del trattamento dei dati, se ritiene che ci siano i presupposti. L’art. 143 del Codice privacy prevede che la limitazione dei trattamenti possa essere adottata anche prima della definizione del procedimento di contestazione (cioè in pendenza di contraddittorio), ma solo se è esaurita l’istruttoria preliminare”.

E in questo caso non è chiaro se sia stata conclusa l’istruttoria?

“In questo caso il Garante dice, proprio nel provvedimento, che non si è ancora conclusa l’istruttoria. E allora non è chiaro perché sia stato disposto contestualmente il blocco dei trattamenti, anziché chiedere al titolare di eseguire spontaneamente le misure richieste, oppure perché non sia stata dichiarata conclusa l’istruttoria. Inoltre, il provvedimento è emanato d’urgenza dal Presidente sulla base dell’articolo 5 comma 8 del regolamento interno n. 1/2000. Ma lo stesso articolo, al comma 9, prevede che in tale forma non possano essere adottati i provvedimenti di cui agli articoli del codice privacy che sono quelli che riguardano anche la limitazione del trattamento dei dati. Sono aspetti formali ma importanti, perché il procedimento, anche se considerato d’urgenza, deve comunque assicurare i diritti. Su questo, vista la sintetica motivazione, sarebbe interessante ricevere maggiori informazioni e rassicurazioni”.

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Questo lascerebbe spazio a OpenAI per contestare il blocco?

“Come precisato nel provvedimento, il titolare destinatario del “blocco” può ricorrere innanzi al Tribunale per chiedere la sospensione del provvedimento del Garante. In generale, il Giudice ordinario può conoscere sia degli aspetti formali nei casi di provvedimenti assunti in violazione di legge o eccesso di potere, sia di aspetti nel merito per accertare la violazione contestata dal Garante. Oltre ad essere un presidio di garanzia di diritti, l’intervento della magistratura è fondamentale per la giurisprudenza sulla protezione dei dati personali, della quale il Garante deve tenere conto”.

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