Decreto Sostegni, ecco le regole delle Entrate per presentare la domanda per il contributo a fondo perduto

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MILANO – Dal 30 marzo si potranno inoltrare le domande per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni: i pagamenti (o, in alternativa, i crediti d’imposta) valgono oltre 11 miliardi. Ecco i dettagli necessari per calcolare se e quanto spetta alle Partite Iva, nella guida dell’Agenzia delle Entrate. E le modalità per richiederlo senza commettere errori.

In cosa consiste il contributo: versamento sul c/c o credito d’imposta

Il contributo varato con il governo dal decreto Sostegni (11 miliardi sui 32 complessivi del provvedimento) è un accredito diretto di una somma di denaro sul conto corrente del richiedente. In alternativa, a differenza di quanto avvenuto con i precedenti ristori, le partite Iva possono optare per l’attribuzione di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

IL MODELLO E LA GUIDA PER LA COMPILAZIONE

A chi spetta

Possono fare domanda i titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Costoro necessitano di due requisiti ulteriori per poter fare domanda di contributo. In particolare: aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro; avere registrato un importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019; oppure avere attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Il calcolo del limite dei ricavi/compensi a 10 milioni

Le Entrate indicano dove andare a prendere i valori da tenere in considerazione per il calcolo di ricavi/compensi relativi al 2019, dalla dichiarazione dei redditi 2020 (su redditi 2019):

MODELLO DICHIARATIVORICAVI/COMPENSIREGIMECAMPI DI RIFERIMENTO
PERSONE FISICHERicaviContabilità ordinariaRS116
Contabilità semplificataRG2, col. 2
Compensi RE2, col. 2
Ricavi/CompensiRegime L. 190/2014LM22 a LM27, col. 3
Ricavi/CompensiRegime Dl 98/2011LM2
SOCIETA’ DI PERSONERicaviContabilità ordinariaRS116
Contabilità semplificataRG2, col. 5
Compensi RE2
SOCIETA’ DI CAPITALIRicavi RS107, col. 2
ENTI NON COMMERCIALIRicaviContabilità ordinariaRS111
Contabilità semplificataRG2, col. 7
Regime forfetario art. 145 TuirRG4, col. 2
Contabilità pubblicaRC1
Compensi RE2

La precisazione delle Entrate è che in caso di più attività svolte, il limite dei 10 milioni di euro riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.

Il calcolo della perdita di fatturato subita con il Covid

Per questo secondo requisito, ovvero la perdita di almeno il 30% del fatturato medio mensile tra 2020 e 2019, bisogna prima calcolare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni. Bisogna fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi (la data della fattura per le fatture immediate; o la data dei DDT – cessione di beni – o dei documenti equipollenti – prestazioni di servizio – richiamati dalla fattura in caso di fatture differite). Per quelli che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, fatturato e corrispettivi si calcolano dal mese successivo all’attivazione: l’esempio della guida è che un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019.

Una volta calcolati i fatturati complessivi, si deve calcolare la media mensile dei due anni dividendo ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva.

Gli esclusi

Oltre a chi non centra i requisiti di cui sopra, non possono presentare la domanda per il sostegno i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021 (cioè dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni), ad eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto. Altri esclusi: gli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Il calcolo di quanto spetta

Una volta certificati i requisiti e calcolata la perdita subita, il quantum del sostegno si ottiene applicando una diversa percentuale alla perdita di fatturato accertata a causa del Covid. Il contributo sarà pari al:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Per chi ha attivato la Partita Iva dopo il 1° gennaio 2019, anche in assenza di una perdita di almeno il 30% spetta l’importo minimo del contributo: 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. C’è anche un tetto massimo al contributo di 150.000 euro.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

L’erogazione: accredito o credito fiscale

Oltre mediante all’accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica), il nuovo contributo può essere incassato come credito d’imposta dello stesso valore da compensare tramite modello F24. La scelta è alternativa, irrevocabile e deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario alla domanda.

I dati per compilare la domanda

Le Entrate hanno pubblicato anche il modulo per l’istanza e le relative istruzioni di compilazione. Innanzitutto serve il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di richiedente diverso da persona fisica ovvero nel caso di richiedente minore o interdetto). Nel caso di erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, occorre indicare anche il codice fiscale di quest’ultimo.

Bisogna poi autocertificare il possesso dei requisiti previsti e riportare i dati necessari per determinare l’ammontare del contributo spettante, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e gli importi della media mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020. Anche chi ha iniziato l’attività dopo il 2019 deve indicare gli importi, viceversa saranno considerati a zero. Per chi opta per il bonifico su c/c bisogna riportare l’Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale sul quale l’Agenzia delle entrate erogherà il contributo: deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo, identificato tramite il relativo codice fiscale. Le Entrate insistono sul verificare questo aspetto e che l’Iban sia corretto, prima di inoltrare la domanda, per non incorrere in disservizi.

Il calendario per la presentazione: dal 30 marzo al 28 maggio

La procedura per presentare le domande sarà aperta telematicamente dalle Entrate martedì 30 marzo e si chiuderà il 28 maggio. L’impegno del presidente del Consiglio, Mario Draghi, era di far partire i primi bonifici l’8 di aprile. Già con il dl Rilancio, le Entrate avevano adoperato un software con successive “stanze virtuali” di attesa per evitare il collasso del sistema informatico e guidare i contribuenti a un accesso ordinato. La stima è che servano dieci minuti per il passaggio ai vari step e la compilazione di tutta la procedura: un timer indicherà i tempi di attesa.

La domanda può esser presentata anche da un intermediario delegato all’uso del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”. Le istanze possono essere tramesse tramite un software di compilazione o attraverso la procedura web nel portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Contributo a fondo perduto”.

La procedura per le domande

Al portale “Fatture e Corrispettivi” del sito delle Entrate si accede con identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell’Identità
Digitale) o le credenziali della CIE (Carta di Identità Elettronica) o le credenziali Entratel /Fisconline o, ancora, mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Bisognerà cliccare sul link “Servizi per compilare e trasmettere l’istanza” della sezione
“Contributo a Fondo Perduto”, presente nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi”. Successivamente, cliccare sul link “Compila e invia l’istanza per il contributo” o “Compila e invia la rinuncia all’istanza trasmessa” presente nel box dedicato al contributo a fondo perduto dell’articolo 1 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (decreto “Sostegni”).

L’invito reiterato è di una accurata rilettura per evitare errori “non facilmente rimediabili”: Iban e codice fiscale sono i più frequenti.

La presa in carico e la risposta delle Entrate

Una volta trasmessa l’istanza,  viene generato un messaggio con il “protocollo telematico” assegnato: un codice da memorizzare per risalire in un secondo momento alla propria domanda. Il sistema svolge i primi controlli formali (per esempio, l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera) da cui genera una ricevuta di “scarto” se qualcosa non torna, o una “presa in carico” se i dati risultano corretti.

Per i richiedenti c’è la possibilità di trasmettere una istanza sostitutiva, in caso si accorga di errori, solo fino al momento del riconoscimento del contributo. Per verificare l’esito della domanda si accede all’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

Dopo i controlli formali, scattano quelli sostanziali che richiedono qualche giorno: il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l’intestatario o cointestatario dell’Iban indicato e via dicendo. A questo punto si arriva all’esito definitivo:

• in caso di esito negativo, il sistema scarta l’istanza
• in caso di incongruenza dei dati dell’istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria, “sospende” l’istanza per ulteriori controlli. Le cause possono derivare da verifiche effettuate su dichiarazioni dei redditi del 2019 o 2020: al contribuente si chiede di valutare se ha indicato dati errati nell’istanza o se invece ad essere errati sono gli adempimenti dichiarativi. Nel primo caso, potrà procedere ad inviare una nuova istanza con dati corretti entro il 28 maggio 2021. Nel secondo caso, si suggerisce di procedere a regolarizzare la propria posizione fiscale prima di inviare nuovamente l’istanza entro il 28 maggio 2021.
• in caso di esito positivo, emette il mandato di pagamento del contributo spettante sull’Iban indicato o riconosce il credito d’imposta.

Controlli e sanzioni

Se ci si accorge di aver presentato un’istanza per un contributo non spettante, si può trasmettere in ogni momento – anche oltre il 28 maggio 2021 – un’istanza di rinuncia totale al contributo. Le Entrate controllano i dati inseriti anche in relazione alla fatturazione elettronica e alla trasmissione dei corrispettivi, attiva specifici verifiche per prevenire le infiltrazioni criminali e trasmette le informazioni anche alla Gdf. In caso di irregolarità la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.  Prevista anche una pena che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni; o nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

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