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Dl Sostegni, da domani le domande alle Entrate per il contributo a fondo perduto. Controlli prima e dopo: sanzioni fino al 200% del valore

MILANO – Si apre il 30 marzo la finestra per presentare le domande per il contributo a fondo perduto previsto dal dl Sostegni per le aziende e Partite Iva che abbiano perso almeno il 30% del fatturato medio mensile nel 2020 rispetto all’anno precedente, o abbiano aperto la loro partita Iva dopo l’inizio del 2019. In entrambi i casi, il limite dimensionale per accedere al contributo è fissato a 10 milioni di ricavi. La possibilità di presengare domanda sarà aperta fino al 28 maggio.

Decreto Sostegni, ecco le regole delle Entrate per presentare la domanda per il contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate ha insistito sul fatto che non si tratta di un clickday, visto che ci sono due mesi di tempo per inoltrare le istanze, e ha confermato l’impostazione tecnologica dei precedenti ristori (fatta di ‘stanze virtuali d’attesa’ successive) per evitare il collasso del portale. La messa online del portale è prevista per la tarda mattinata di martedì.

Le domande si possono presentare in proprio o attraverso un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet.

IL MODULO E LA GUIDA DELLE ENTRATE

Requisiti e valore del contributo

I requisiti per avere il bonus sono due. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019, secondo questo schema:

È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

I controlli e le sanzioni

Confermato anche l’impianto di controlli e sanzioni da parte dell’Agenzia. Ci sono interventi a più livelli, preventivamente nella fase di presentazione della domanda (sia formale che sostanziale) e anche in seguito all’erogazione del contributo. Subito dopo avere trasmesso l’istanza, infatti, il sistema informatico dell’Agenzia guidata da Ernesto Maria Ruffini effettua una serie di controlli formali su dati quali l’esistenza del Codice Fiscale, che la Partita Iva sia sttiva, che tutti i campi obbligatori siano compilati. In caso di esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di “scarto”. Se i controlli formali danno invece esito positivo, viene rilasciata una ricevuta che attesta la “presa in carico” dell’istanza.

Si passa dunque alla fase più accurata dei controlli (per esempio, spiega la Guida, il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l’intestatario o cointestatario dell’Iban indicato, eccetera) che possono richiedere qualche giorno. In questo frangente si ha l’incrocio con i dati fiscali delle fatture elettroniche o della trasmissione dei corrispettivi, ma anche delle dichiarazioni Iva e dei Redditi in caccia di anomalie.

Dopo questi controlli si ha una triplice opzione:

Il richiedente può comunque sapere al link “Consultazione esito” nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi” il destino della propria domanda e trova la motivazione di uno scarto o sospensione.

Il caso di scarto, si può presentare una nuova istanza entro il 28 maggio. Tra le ragioni di scarto potrebbe esserci l’invalidità dell’Iban indicato: il contribuente deve verificare l’esattezza dell’Iban indicato nell’istanza. Se l’Iban risultasse corretto, è necessario approfondire il motivo del mancato riscontro mediante contatto con il proprio istituto di credito.

Diverso il caso di sospensione dell’istanza, le cui cause possono derivare da verifiche effettuate sulle dichiarazioni dei redditi 2020 per il 2019 (ad esempio: assenza di dichiarazione, dichiarazione con ammontare di ricavi o compensi superiore a quello inserito nell’istanza e via dicendo). Possono emergere anche incongruenze sulle Comunicazioni di Liquidazione Periodica Iva o sulle dichiarazioni Iva riferite agli anni 2019 e 2020 o ancora sui dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate mediante i processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici (es. ammontare medio mensile delle operazioni attive dichiarati inferiori a quelli riportati in istanza).

A questo punto spetta di fatto al contribuente verificare se ha sbagliato nell’istanza oppure se era in posizione irregolare per quel che riguarda le comunicazioni precedenti. Se il problema è nella domanda per il contributo, si suggerisce di correggere e re-inviare entro il 28 maggio 2021. Se invece il problema sta nelle dichiarazioni precedenti, le Entrate suggeriscono di procedere a regolarizzare la propria posizione fiscale prima di inviare nuovamente l’istanza entro il 28 maggio 2021.

L’attività di controllo non si ferma qui, ma va avanti anche dopo l’erogazione del contributo. In questo caso entra in gioco la triangolazione con altre autorità: indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali in base al protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate. Sempre un protocollo sta alla base della trasmissione dei dati dall’Agenzia alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria: entra in campo il software Serpico.

In caso di contributo non spettante, in tutto o in parte, l’Agenzia procede al recupero con una sanzione che sta tra un minimo del 100 e un massimo del 200% del valore del contributo: per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata. Ci sono anche risvolti penali con la previsione alternativa della reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito. Prevista la confisca.



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