Green Pass, Mattarella firma il decreto: nessuna sospensione dal lavoro, ma stop agli stipendi per la pubblica amministrazione

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ROMA –  Il decreto legge per l’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore. L’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre.

Obbligo di green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati dal 15 ottobre, con verifiche a carico del datore di lavoro: chi risulterà sprovvisto sarà considerato assente giustificato senza stipendio dal primo giorno. E’ quanto si legge nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei ministri in cui scompare, rispetto alle bozze, la sospensione per il lavoratori della PA. Tutti “assenti ingiustificati” dunque “fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con   diritto   alla conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di  assenza ingiustificata  di  cui  al  primo  periodo  non   sono   dovuti  la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati”, si legge nel testo.

Obbligo di green pass dal 15 ottobre al 31 dicembre per  “i   magistrati    ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle  commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari”. E’ quanto si legge nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei ministri. Sono esclusi invece dall’obbligo “avvocati e gli altri difensori,  i consulenti, i periti e gli altri ausiliari  del  magistrato  estranei alle amministrazioni della giustizia, i  testimoni  e  le  parti  del processo”.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata” per non essersi messi in regola con l’obbligo di green pass “il  datore  di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente  a quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”.

“A  coloro  che  sono  stati  identificati  come   casi accertati positivi al  SARS-CoV-2  oltre  il  quattordicesimo  giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo,  è  rilasciata,  altresì,  la  certificazione verde COVID-19 ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione”. E’ quanto si legge nella versione definitiva del testo.

“L’applicazione  del  prezzo  calmierato” sui tamponi “è  assicurata anche da tutte le strutture sanitarie  convenzionate,  autorizzate  o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e  autorizzate  dalle regioni alla  somministrazione  di  test  antigenici  rapidi  per  la rilevazione di antigene SARS-CoV-2”. E’ quanto si legge nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei ministri.

Numero verde unico, il 1500, in capo al ministero della salute, per le informazioni di pubblica utilità relative  al certificazioni verdi. E’ quanto si legge nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei ministri. Scompare dunque il contact center 800 912491.

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