Sono ancora da accertare le cause della morte di Simone Di Gregorio, il 35enne di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti venuto a mancare questa mattina nella cittadina abruzzese. La procura ha aperto un fascicolo per fare luce sulla vicenda, ma è tornato d’attualità l’argomento taser, la pistola elettrica in dotazione alle forze dell’ordine, utilizzata contro la vittima per bloccarla.
Che cos’è il taser
Intanto il nome.Taser è un acronimo dell’inglese “Thomas A. Swift’s Electric Rifle”, che tradotto letteralmente vuol dire semplicemente il fucile elettrico di Thomas A. Swift. Deriva dal nome romanzo del 1911 di Victor Appleton che narra la storia dell’inventore di un’arma elettrica che spara proiettili di energia durante un safari in Africa. E’ chiamato anche pistola elettrica o storditore elettrico, ed è un dispositivo classificato come arma non letale che fa uso dell’elettricità per impedire il movimento del soggetto colpito facendone contrarre i muscoli.
Quando si può usare
Il ministero degli Interni ha elaborato un protocollo di utilizzo del taser che prevede cinque passaggi obbligatori da parte dell’operatore di polizia: individuazione del pericolo, dichiarazione al cittadino di essere armato di pistola elettrica, esposizione dell’arma, warning arc (scossa di avvertimento con puntamento della pistola), uso vero e proprio del taser con lancio dei dardi.
L’art. 53 del Codice penale stabilisce che “non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità […]”.
Di conseguenza il pubblico ufficiale può usare il taser solo: per respingere una violenza o per vincere una resistenza. In ogni caso, l’uso del taser può avvenire nel rispetto di tre concetti: proporzione rispetto al pericolo in corso, necessità dell’uso dell’arma, adeguatezza.
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Durata della scossa e amperaggio
La scossa del taser non può durare più di 5 secondi per una potenza massima di 50 mila volt, a basso amperaggio. I dardi devono essere collegati a cavi lunghi sette metri. Nella pistola c’è una memoria che registra tutte le fasi dell’intervento, anche l’orario. Non è modificabile. Sull’arma poi un visore segna il conto alla rovescia fino all’esaurimento dell’energia.
Il soggetto non è quindi in grado di muovere le articolazioni e subisce una contrattura muscolare. La mente rimane lucida e in grado di ascoltare. L’effetto di immobilità svanisce in pochi secondi, ma nonostante le condizioni del soggetto coinvolto, gli agenti sono obbligati a chiamare il personale sanitario che deve sincerarsi che la persona non abbia subito danni.
L’iter in Italia
L’iter che ha portato all’introduzione della pistola taser per le Forze di Polizia è stato lungo e travagliato. Nell’ottobre 2018, l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini si fece promotore del decreto-legge, poi convertito in legge alla fine dell’anno, che portò all’introduzione del taser in alcune zone del Paese con un periodo di prova.
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Con il via libera alla modifica delle norme del DPR del 5 ottobre 1991, durante il Conte II, nel gennaio 2020 si tornò a parlare di taser che venne utilizzato legalmente in 12 città. Però nel luglio dello stesso anno, con decreto ministeriale, la ministra Luciana Lamorgese, in seguito ad una serie di prove balistiche, sospese l’utilizzo dell’arma poiché ritenuta non idonea, salvo poi dare l’ok e disporne l’introduzione a partire dal 14 marzo 2022.
Chi può usare il taser?
Il taser elettrico può essere portato con sé al di fuori dalla propria abitazione dai soggetti privati che siano in possesso di un porto d’armi (se si vuole trasportare da un luogo ad un altro), mentre se si vuole portarlo addosso occorre che sia rilasciato un porto d’armi per difesa personale.
Il taser elettrico può essere detenuto in casa qualora il soggetto privato, come già si è avuto modo di evidenziare, sia in possesso di un nulla osta, legittimamente rilasciato dalla Questura. In tal caso, tuttavia, il privato può farne comunque ricorso esclusivamente quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 52 del Codice Penale in materia di legittima difesa.
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