Le nuove norme sullo smart working: cosa cambia e cosa si può ottenere

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Quando potrò fare la contrattazione individuale con l’azienda?

I decreti sullo stato di emergenza hanno sospeso gli accordi individuali e dato facoltà alle aziende e alle pubbliche amministrazioni di stabilire la quota dei lavoratori in smart working per salvaguardare la salute e la sicurezza collettive. L’accordo invididuale tornerà ad essere obbligatorio alla fine dello stato di emergenza, e quindi per il momento a partire dall’1 gennaio, a meno che il governo non decida per ulteriori proroghe per via della situazione sanitaria.

Lo smart working è obbligatorio?

Al momento l’organizzazione del lavoro è rimessa al datore di lavoro. Ma a fine emergenza nessuno potrà essere costretto a lavorare in modalità agile se non lo desidera: lo smart working era e rimane volontario, e chi accetta questa modalità ma poi cambia idea ha il diritto di recedere dall’accordo. Tuttavia molte aziende si stanno organizzando sulla base di accordi collettivi adottati con votazioni degli stessi lavoratori.Tali accordi spesso presuppongono modalità di organizzazione del lavoro nell’ambito delle quali potrebbe diventare difficile per un dipendente rifiutarsi di aderire alle modalità stabilite di distribuzione del lavoro in presenza e in ufficio.

Il datore di lavoro può rifiutarsi di farmi lavorare in smart working?

La volontarietà vale anche per il datore di lavoro. Per il periodo di emergenza sanitaria ancora in vigore i decreti indicano alcune categorie di lavoratori “fragili” che hanno diritto al lavoro agile, ma vale solo per questi mesi di pandemia. Ma se il datore di lavoro ha sottoscritto un accordo con i sindacati, o se esiste un accordo di categoria che prevede che in quel settore il lavoratore che lo chieda abbia diritto a lavorare in smart working, il datore di lavoro non può rifiutarsi.

Cosa stabilisce l’accordo individuale?

Deve prevedere la durata, l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali; le modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, e le condotte del dipendente passibili di sanzioni disciplinari; gli strumenti di lavoro (se spetta al datore di lavoro fornirli, o al lavoratore), i tempi di riposo del lavoratore e le misure che ne assicurano la disconnessione; le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali; l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile; le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Si può derogare alle norme previste nell’accordo settoriale o aziendale? Se per esempio si prevede che ogni settimana il lavoratore debba venire in ufficio tre volte la settimana e rimanere a casa due, si può prevedere un periodo continuativo di smart working o di lavoro in presenza?

Sì se lavoratore e datore di lavoro sono d’accordo nello stabilire queste deroghe.

Il datore di lavoro può chiedermi una riduzione di stipendio in cambio dello smart working?

Assolutamente no, la legge è tassativa su questo: il trattamento economico e la progressione di carriera devono essere identici tra chi lavora in ufficio e chi lavora fuori. Però ci sono alcune voci non fisse dello stipendio, dai buoni pasto agli straordinari, che non sono compatibili con lo smart working e quindi la maggior parte dei protocolli di settore o aziendali le escludono. Ma ci sono anche protocolli, come quelli del settore assicurativo, che prevedono l’erogazione dei buoni pasto anche nelle giornate di lavoro agile. E inoltre la Pubblica Amministrazione prevede una modalità di lavoro agile molto più simile al telelavoro che comporta sia l’erogazione dei buoni pasto che il pagamento degli straordinari.

Se il datore di lavoro mi dà computer e telefono aziendale, devo rispondere al telefono in qualunque momento mi chiami?

No. Il datore di lavoro non è obbligato a fornire gli strumenti di lavoro, anche se il Protocollo firmato al ministero lo auspica. Però il fatto che li fornisca non mette il lavoratore in condizione di dover essere sempre a disposizione. La legge 81/2017 prevedeva già il diritto di disconnessione. Il Protocollo ministeriale specifica che gli accordi di settore, aziendali e indidivuali debbano indicare i periodi e le modalità di riposo. Di solito gli accordi che finora sono stati conclusi e depositati al Cnel prevedono fasce orarie nelle quali il dipendente ha pieno diritto di non rispondere alle telefonate e ai messaggi di lavoro.

Se mi faccio male mentre lavoro a casa ho diritto alla stessa copertura che ho in ufficio?

Sì, il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio durante gli spostamenti (quindi anche verso una sede di coworking, o verso un qualunque luogo in cui si scelga di lavorare, a meno che non si tratti di un luogo che sia stato espressamente escluso dall’accordo perché il datore di lavoro ha ritenuto che lì non potessero essere garantite le norme di sicurezza).

A carico di chi sono le spese del collegamento Internet, energia elettrica, inchiostro stampante e per qualunque altro strumento di lavoro?

Lo deve stabilire l’accordo tra le parti. Può stabilirlo l’accordo aziendale, oppure quello individuale.

Ferie e permessi si riducono per chi sta in smart workng?

No, il Protocollo lo esclude espressamente.

Se sto in smart working e ho voglia di lavorare di notte perché di giorno preferisco fare altro, il datore di lavoro può impormi degli orari di lavoro?

L’organizzazione del lavoro agile è autonoma, si tratta di lavoro di risultato (tranne per la modalità simile al telelavoro prevista nel “doppio binario” della Pubblica Amministrazione, che ricalca pedissequamente l’organizzazione del lavoro in ufficio). Ma se ci sono riunioni a orari stabiliti, e se l’organizzazione del lavoro stabilita dal dirigente o dal datore di lavoro è tale per cui i dipendenti debbano partecipare, anche se in smart working, non partecipare si tradurrebbe in venir meno ai propri obblighi. Anche se in smart working, il lavoratore rimane comunque un dipendente.

Si può lavorare in smart working dall’estero?

In teoria sì. Ma deve essere il datore di lavoro a consentirlo, attraverso l’accordo individuale. La maggior parte delle aziende tendono a escluderlo sia per motivi pratici (se il lavoratore dovesse essere richiamato in ufficio per motivi urgenti avrebbe bisogno di tempo) che per motivi fiscali (diventerebbe difficile stabilire quale è la sede di lavoro, dove vanno pagate le tasse e pagati i contributi.

E in una città diversa da quella dove si trova la sede di lavoro?

Sì, purché non venga espressamente escluso dagli accordi aziendali o individuali per ragioni legate alle caratteristiche dell’organizzazione del lavoro.

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