Partiti 2 giorni prima che Canarie adottassero norme anti-covid. Per Corte giustizia Ue hanno diritto a riduzione prezzo

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I viaggiatori il cui pacchetto turistico abbia subito alterazioni a  causa delle misure di contrasto alla pandemia di COVID-19 possono avere diritto a una  riduzione del prezzo del pacchetto. È la decisione presa dalla Corte di Giustizia  dell’Unione Europea con la sentenza nella causa C-396/21 – FTI Touristik (Pacchetto  turistico per le isole Canarie). La direttiva relativa ai pacchetti turistici, secondo  la Corte, prevede infatti una responsabilità oggettiva dell’organizzatore.

Il caso è nato in Germania: due viaggiatori avevano acquistato presso un  organizzatore di viaggi tedesco un pacchetto turistico per un viaggio di due settimane  a Gran Canaria con inizio il 13 marzo 2020. Essi chiedono una riduzione del prezzo del  70% a causa delle restrizioni imposte su tale isola il 15 marzo 2020 al fine di  contrastare la diffusione della pandemia di COVID-19 e del loro ritorno anticipato.

Infatti, le spiagge sono state chiuse ed è stato applicato un coprifuoco, cosicché ai  clienti non è stato consentito lasciare la loro stanza se non per i pasti. L’accesso  alle piscine e alle sedie a sdraio è stato vietato e il programma di animazioni è stato  annullato. Il 18 marzo 2020 i due viaggiatori sono stati informati che dovevano tenersi  pronti a lasciare l’isola in qualsiasi momento e, il giorno successivo, sono dovuti  rientrare in Germania. Considerando di non essere responsabile di ciò che costituiva un  “rischio generico della vita”, l’organizzatore ha rifiutato di concedere la riduzione  di prezzo richiesta. I due viaggiatori l’hanno quindi citato in giudizio dinanzi ai  giudici tedeschi. Il Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, investito della causa in  secondo grado, ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva relativa  ai pacchetti turistici. Quest’ultima prevede che il viaggiatore ha diritto a  un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo di non conformità dei servizi forniti,  a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto di conformità è imputabile al  viaggiatore.

La Corte di giustizia Ue a Lussemburgo

La Corte di giustizia Ue a Lussemburgo 

Nello specifico, fa sapere in un comunicato la Corte, con la sentenza  pronunciata in data odierna la Corte risponde che il viaggiatore ha diritto a una  riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico quando un difetto di conformità dei  servizi turistici inclusi nel suo pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte nel suo  luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva, quale  la COVID-19. Infatti, la causa del difetto di conformità dei servizi turistici e, in  particolare, la sua imputabilità all’organizzatore, è irrilevante, poiché la  direttiva prevede, riguardo al diritto a una riduzione del prezzo, una responsabilità  oggettiva dell’organizzatore. Quest’ultimo è liberato soltanto quando l’inadempimento  o l’inesatta esecuzione dei servizi turistici sono imputabili al viaggiatore, ipotesi  non corrispondente al caso di specie. Invece, poco importa che restrizioni come  quelle di cui trattasi siano state imposte nel luogo di residenza del viaggiatore e  in altri paesi in ragione della propagazione mondiale della COVID-19. Per essere  adeguata, la riduzione di prezzo deve essere valutata con riferimento ai servizi  inclusi nel pacchetto considerato e corrispondere al valore dei servizi dei quali sia  stato accertato il difetto di conformità. La Corte precisa che gli obblighi  dell’organizzatore derivanti dal contratto di pacchetto turistico comprendono non  solo quelli espressamente stipulati nel contratto, ma anche quelli ad esso collegati  risultanti dallo scopo di tale contratto.

Spetterà al Tribunale del Land, Monaco di  Baviera I, valutare, sulla base dei servizi che l’organizzatore interessato doveva  fornire, conformemente al contratto, se, in particolare, la chiusura delle piscine  dell’albergo interessato, l’assenza di un programma di animazione in tale albergo  nonché l’impossibilità di accedere alle spiagge della Gran Canaria e di visitare tale  isola a seguito dell’adozione delle misure adottate dalle autorità spagnole potevano  costituire inadempimenti o inesatta esecuzione di tale contratto da parte di detto  organizzatore. Una volta effettuata tale valutazione, la riduzione di prezzo di detto  pacchetto deve corrispondere al valore dei servizi turistici non conformi.

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