Riscaldamenti, ecco il decreto Mite per tagliare i consumi: un grado e quindici giorni in meno di accensione

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Un’ora al giorno in meno e stagione accorciata di 15 giorni: i riscaldamenti si accendono otto giorni dopo il consueto e si spengono sette giorni prima.

Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, “ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale”, ha annunciato il Mite. “Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio”.

Si ridisegna così la cartina di accensione dei riscaldamenti, in questo modo:

1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

Il decreto dà però una forma di flessibilità ai Comuni: “In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.

Non tutte le strutture sono coinvolte, ci sono delle esenzioni: “Non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili”.

Per quel che riguarda la temperatura, il decreto recita che “durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C”. I valori di riferimento erano 18 gradi (con 2 di tolleranza) per le attività industriali e artigianali e 20 gradi (sempre con 2 di tolleranza) per gli altri edifici. Si scende quindi a 17 e 19 gradi.

Queste misure erano già state anticipate nel piano pubblicato a inizio settembre dallo stesso Mite. L’Enea aveva stimato i possibili risparmi in termini di metri cubi di gas consumati, 2,7 miliardi, e quantificandolo in una media di risparmi a famiglia di 179 euro.

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