Superbonus esteso agli alberghi, più facile l’avvio dei lavori. Le novità in arrivo con il decreto semplificazioni

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Maxi semplificazione per dare il via al lavori con il Superbonus. Basta la Cila e non occorre più il certificato di regolarità urbanistica e catastale. Le novità sono nella bozza del decreto Semplificazioni: la detrazione del 110% è estesa anche agli alberghi, sparisce invece il concetto degli immobili “funzionalmente autonomi” all’interno dei condomini. Sì all’agevolazione anche per gli immobili riscaldati con solo una stufetta.

Stop al certificato di stato legittimo

Le nuove norme classificano tutti i lavori ammessi al Superbonus, sia di tipo energetico che per il consolidamento, come “manutenzione straordinaria”,  esclusi quelli di demolizione e ricostruzione. Tranne che per questi ultimi, dunque, è sufficiente la  Cila, e non occorrerà più ottenere il certificato di stato legittimo dell’immobile, neppure per i palazzi più vecchi. Per quelli costruiti prima del 1° settembre 1967, ossia prima dell’entrata in vigore delle nuove norme in materia di licenza edilizia, basterà una semplice dichiarazione nella stessa Cila.

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Con  l’eliminazione del certificato sparisce quello che è stato finora un vero e proprio collo di bottiglia che ha impedito di dare il via ai lavori all’interno dei condomini: nei comuni di maggiori dimensioni, infatti, è necessario attendere fino a sei mesi per poter accedere alla documentazione nel caso dei palazzi più vecchi per i quali l’archivio è solo cartaceo. Ora, invece, sarà tutto attestato nella Cila da parte del progettista, che dovrà ovviamente fare tutti i controlli del caso, ma in maniera più veloce.  La semplificazione non comporta, però, una sorta di “liberi tutti”. Si perderà infatti il diritto alla detrazione: in caso di mancata presentazione della Cila, per interventi realizzati in difformità dalla Cila,  in assenza dell’attestazione dei dati sulla regolarità o sulla data della costruzione,  in caso di false attestazioni. Il passaggio dalla Scia alla Cila, oltre alle semplificazioni appena viste, comporta anche un significativo abbattimento dei costi in termini di oneri da versare ai Comuni.

Sì alle agevolazioni anche per chi ha solo una stufetta

Con il decreto si amplia anche la possibilità di ottenere il Superbonus energetico in assenza di un impianto di riscaldamento vero e proprio. Viene precisato infatti che per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti. Quindi basterà attestare di avere solo una stufa elettrica per poter effettuare gli interventi anche negli immobili ridotti a rudere, senza più dover attestare la presenza almeno di un camino sul tetto.

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Stop agli edifici funzionalmente autonomi

Con le modifiche introdotte viene invece cancellata la possibilità di Superbonus in caso di   “immobili funzionalmente autonomi” all’interno degli edifici plurifamiliari. In presenza di un condominio, quindi, non sarà possibile realizzare lavori di risparmio energetico relativi solo al proprio  quando l’immobile è strutturalmente collegato agli altri all’interno di uno stesso fabbricato. Per il consolidamento, peraltro, questa possibilità era stata esclusa da tempo. Per il Superbonus energetico potrebbero esserci problemi per le villette a schiera, ma è probabile che la questione possa comunque essere risolta con chiarimenti tecnici, anche considerando che in questi casi il più delle volte il condominio è relativo agli spazi comuni e non alle parti strutturali delle villette.

Sì al Superbonus per gli alberghi

Infine con il decreto la detrazione del 110% viene estesa ad alberghi e pensioni. La possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali è prevista, infatti, anche per gli immobili di categoria D/2 anche in caso di proprietà dia parte di società.

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