La questione della cessione dell’usufrutto è regolata dall’art. 980 del codice civile. La norma prevede la possibilità di effettuare questa operazione in tutti i casi in cui non vi sia un esplicito divieto nell’atto con il quale è stato costituito il diritto in questione. Secondo l’articolo, infatti, “l’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo”. E’ possibile in pratica cedere il diritto di uso sulla casa sia a vita, se si tratta di usufrutto vitalizio nel contratto originario, sia per un tempo determinato. Per quel che riguarda i rapporti con il nudo proprietario, lo stesso articolo stabilisce che “la cessione deve essere notificata al proprietario e finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario”. L’obbligo solidale riguarda esclusivamente il divieto di modificare la destinazione economica dell’immobile (in pratica l’usufruttuario non può trasformare un’abitazione in un negozio o viceversa). Al di là di questo altri obblighi non ci sono. Quindi se nell’atto costitutivo dell’usufrutto, o nell’atto di acquisto, non è stato inserito alcun divieto, il nudo proprietario non ha la possibilità di interferire in alcun modo in questa operazione né tantomeno quella di chiedere informazioni sul contratto di cessione.
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