Respinto il ricorso del Cagliari, omologato 2-0 per il Modena

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(ANSA) – CAGLIARI, 13 FEB – Ricorso del Cagliari respinto: omologato il risultato di 2-0 per il Modena. Lo ha deciso la Lega di Serie B dopo il reclamo presentato dalla società rossoblù per il ‘giallo’ della mancata espulsione di Zappa dopo l’ammonizione del giocatore all’88’ minuto della gara del Braglia del 3 febbraio scorso.    Il Cagliari aveva presentato ricorso perché dal campo era sembrato che al 47′ fosse stata già comminata un’ammonizione al giocatore. Non essendo scattata, però, l’espulsione all’88’ il Cagliari aveva deciso di presentare ricorso. Nel rapporto di gara non è stata però riportata l’ammonizione del 47′ minuto.    Il Cagliari aveva chiesto in via preliminare la sospensione dell’omologazione del risultato in attesa della definizione del giudizio. E in via istruttoria l’acquisizione della prova testimoniale dell’arbitro Daniele Perenzoni e dei tesserati Gabriele Zappa e del team manager Alessandro Steri e dei documenti e dei filmati della gara. Ora la pronuncia della Lega B per una questione meramente formale.    Il Modena aveva eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per l’articolo del regolamento secondo cui “il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce”.    Questo adempimento – spiega la Lega B – è previsto come condizione processuale per l’ammissibilità del ricorso. “Risulta agli atti – spiega la Lega – che tale adempimento non è stato posto in essere dal Cagliari, che non ha trasmesso la dichiarazione di reclamo entro le ore 24 di sabato 4 febbraio 2023, ovvero del primo giorno feriale successivo alla gara, in quanto ha proposto direttamente reclamo al Giudice Sportivo con comunicazione trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 23.36 di lunedì 6 febbraio 2023. Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, non essendo, la dichiarazione di reclamo, una facoltà o una opzione, bensì un onere tassativo della parte reclamante”. (ANSA).   

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