Btp fuori da Isee anche per chi chiede l’Assegno d’inclusione. Lavoro irregolare, carcere anche per le agenzie private

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ROMA – Le persone che chiederanno l’Assegno di Inclusione non dovranno considerare il valore dei Btp nell’Isee, così come previsto dall’ultima legge di Bilancio. E’ infatti saltata la modifica inizialmente prevista dalla bozza del decreto Pnrr che invece obbligava a considerare anche il valore del Btp nel patrimonio ai fini dell’Isee per i soli percettori dell’Adi. L’ultima versione del decreto, così come uscito del Cdm ma che non appare ancora definita, ha invece tolto questo articolo tornando quindi ad escludere i Btp dal calcolo Isee per tutti.

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La mezza retromarcia

Era di pochi giorni fa la notizia che troppe domande erano state respinte dell’Assegno di inclusione, Quasi 200 mila, secondo l’Alleanza contro la povertà. E il governo aveva escluso l’Adi e anche l’Sfl (il Supporto per la formazione e lavoro da 350 euro agli “occupabili) dalla norma della manovra che non fa pesare i Btp, i buoni fruttiferi e i titoli postali dall’Isee. Insomma una mezza marcia indietro.

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La stretta sulla somministrazione illecita di manodopera

L’altra novità del decreto, ancora in bozza e dunque non in vigore, riguarda il pacchetto sulla sicurezza del lavoro. La somministrazione illecita di manodopera torna ad essere reato, come già raccontato da Repubblica. In quest’ultima bozza si dettagliano i mesi di carcere abbinati alle diverse violazioni.

Le pene sono però molto esigue. Vanno da 45 giorni a 3 mesi di carcere per le agenzie di somministrazione di lavoro, le agenzie di ricerca e selezione del personale, le agenzie di supporto alla ricerca del personale. O in alternativa (decide il giudice) un’ammenda che oscilla da 300 a 3.750 euro.

Per l’utilizzatore che ricorre alla somministrazione illecita di lavoratori da parte di soggetti diversi dalla agenzie, come i caporali, si applica la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Infine quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono punti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Le sanzioni complessive in ogni caso non possono essere inferiori a 5 mila euro né superiori a 50 mila euro.

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