Congedo parentale, l’indennità sale al 80% per due mesi. Cosa cambia nel 2024

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MILANO – Si rafforza da quest’anno il congedo parentale, cioè il congedo facoltativo che segue il periodo obbligatorio di maternità e paternità. La Legge di Bilancio ha infatti elevato all’80% dello stipendio l’indennità per due mesi, mentre per il 2025 il secondo mese l’importo scenderà al 60%. A fornire i dettagli della misura è una circolare applicativa Inps.

Altri sette mesi, oltre ai due di cui sopra, sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale, così come previsto dalla norma fino ad ora. I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. In tale ultimo caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

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L’aumento dell’importo

L’Inps nella circolare con la quale dà le istruzioni sulla misura spiega che l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti mentre ne restano escluse tutte le altre categorie di lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata, ecc). La norma “non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro”.

La previsione normativa della legge di Bilancio 2024 interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023. Questo non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.

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I termini

Il mese va fruito entro i 6 mesi di età del bambino o dall’entrata in famiglia ma comunque non dopo il compimento della maggiore età. L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

I mesi restanti

I successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del mese indennizzato all’80% e del mese indennizzato al 60%, 80% per il solo 2024). Ogni genitore ha diritto a tre mesi indennizzabili (periodo non trasferibile all’altro genitore). Entrambi i genitori hanno diritto anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.

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